Art. 11.
(Azione davanti alla Corte dei conti).

      1. L'azione di risarcimento dinanzi alla Corte dei conti per i danni subiti dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge è proposta dal procuratore regionale ai sensi dell'articolo 43 del regolamento di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 15 della presente legge.
      2. L'atto introduttivo del giudizio è notificato anche all'ente danneggiato affinché possa intervenire nel giudizio. Se la notifica è omessa o non vi è la prova che l'ente danneggiato l'abbia ricevuta, il presidente della sezione ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti all'ente danneggiato per consentirgli di intervenire.
      3. L'ente danneggiato interviene nel giudizio con tutti i poteri spettanti alle parti, ivi compreso il potere di impugnare le sentenze. Se l'ente danneggiato interviene e non si limita ad aderire alle conclusioni di una delle parti ma prende proprie conclusioni, produce documenti o deduce prove, il presidente della sezione rinvia con ordinanza la causa ad altra udienza, dando termine alle parti per la produzione di documenti e di memorie difensivi e istruttori.
      4. Quando il procuratore regionale non esercita l'azione nei termini stabiliti dall'articolo 5, commi 1 e 1-ter, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come da ultimo modificato

 

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dall'articolo 15 della presente legge, prima di disporre l'archiviazione deve darne notizia all'ente danneggiato, il quale, nei successivi centoventi giorni, può istituire il giudizio a propria istanza, mediante atto di citazione del presunto responsabile a comparire dinanzi alla competente sezione della Corte dei conti. L'istanza e la citazione hanno i contenuti stabiliti dall'articolo 45 del regolamento di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038. Sull'istanza provvede il presidente della sezione ai sensi dell'articolo 46 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 1038 del 1933. Il procuratore regionale, avvisato della citazione dalla cancelleria della sezione, deve intervenire nel giudizio all'udienza stabilita e prendere le proprie conclusioni.